l 27 ottobre 1983, la Corte Superiore Australiana nel caso Chiesa della Nuova Fede contro il Funzionario per le Imposte sul Salario determinò che:
La conclusione che la Chiesa di Scientology sia unistituzione religiosa avente diritto allesenzione fiscale è ineccepibile.
n Italia, nel caso Stato contro Scarsetti, et al., il 27 marzo 1990, la Corte di Appello di Trento giunse alle seguenti conclusioni:
... la Scientologia che si assegna il compito di raggiungere una libertà interiore ed esteriore che trascenda lumano, si muova nellambito dello spirito e arrivi allinfinito: infatti, laspirazione alla realizzazione dellottava dinamica, riguardante lInfinito e Dio, costituisca il tratto che caratterizza la Scientologia come religione e come chiesa.
iciotto mesi più tardi, l11 dicembre 1991, unaltro organo guidiziario italiano, la Commissione Tributaria di 11/4 grado di Novara, deliberò in modo simile che:
È dellavviso [di questa Commissione] che deve ritenersi invece accertata la natura di religione di Scientology sia per il contenuto teorico e salvifico del suo insegnamento, sia per lazione rituale praticata e sia per lorganizzazione a carattere ecclesiale attraverso cui si esplica, come del resto risulta anche da pronunce giudiziali.